Associazione Culturale “Accademia La Via dell’Essere”

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L’“Associazione Culturale Accademia la Via dell’Essere” è un associazione culturale nata nel 2017, con scrittura privata registrata il 6 febbraio 2017, con sede in Firenze, via Marsala 11, presso il Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana.
Lo scopo dell’Associazione, come indicato nell’articolo 4 dello Statuto è “promuovere il benessere dell’individuo, della famiglia e della comunità sociale in ogni sua forma, diffondere tematiche inerenti il benessere della donna e dell’uomo , realizzare e supportare interventi di sostegno psicologico di counseling e psicoeducativo rivolti al singolo, alla famiglia o al gruppo, promuovere il concorso sinergico di più professionalità, promuovere il benessere dell’individuo e dei gruppi , attraverso la corretta informazione scientifica rivolta alla cittadinanza e ai professionisti del settore”. Al fine di perseguire queste finalità l’associazione offre gratuitamente ai propri soci conferenze esperienziali, laboratori tematici e meditazioni che si svolgono durante tutto l’anno solare. Inoltre vengono organizzati, sempre gratuitamente per i soci, momenti di condivisione, convegni, mostre, e videoproiezioni.
Da gennaio 2019 l’Associazione è affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale – https://www.csenfirenze.it/), nel settore Olistico.
L’iscrizione all’associazione costa 15 euro (di cui 5 euro per la tessera CSEN che da diritto a determinate convenzioni locali e convenzioni nazionali)
L’iscrizione può essere richiesta compilando il modulo di adesione in sede prima degli eventi organizzati, oppure, sempre in sede, prendendo appuntamento.
Gli eventi periodici e straordinari organizzati dall’Associazione sono pubblicizzati sul sito del Centro Studi di Psicoterapia e Crescita Umana nella sezione Associazione Culturale Accademia la Via dell’Essere.

Delega per le Assemblee dei soci.

I nostri recapiti:

Associazione Culturale Accademia la Via dell’Essere
Via Marsala 11 – 50135 Firenze
3339728888
3396788142

A- STATUTO
Titolo 1: Disposizioni generali
Art.1– L’associazione culturale, denominata “Associazione Culturale Accademia la Via dell’Essere” è costituita con sede legale a Firenze.
Art.2– L’associazione è un centro di vita associativa, non persegue finalità di lucro ed è apartitica. L’associazione ha sede a Firenze in via Marsala 11.
Art.3– La durata dell’associazione è indeterminata.
Art.4– Lo scopo dell’associazione è promuovere il benessere dell’individuo, della famiglia e della comunità sociale in ogni sua forma, diffondere tematiche inerenti il benessere della donna e dell’uomo , realizzare e supportare interventi di sostegno psicologico di counseling e psicoeducativo rivolti al singolo, alla famiglia o al gruppo, promuovere il concorso sinergico di più professionalità, promuovere il benessere dell’individuo e dei gruppi , attraverso la corretta informazione scientifica rivolta alla cittadinanza e ai professionisti del settore. Al fine di perseguire le suddette finalità l’associazione provvederà con ogni mezzo e a tal fine potrà realizzare, a titolo semplicemente esplicativo: incontri informativi rivolti alla popolazione e ad altri professionisti interessati, incontri tematici, incontri di aggiornamento professionale rivolti a esperti del settore, giornate seminariali in collaborazione con professionisti esperti, momenti di condivisione tra soci, convegni, mostre, videoproiezioni, giornate di interesse socio-culturale; pubblicare per i soci riviste, bollettini e atti di convegni e materiale audio e videoregistrato; organizzare incontri tra soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro ed ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita e coerente agli scopi dell’Associazione; partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti o associazioni con scopi sociali ed umanitari; attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuni al raggiungimento degli scopi che precedono. In particolare: promuovere e diffondere l’attività di ricerca, di pratica e di formazione di tutte le discipline rientranti nell’oggetto sociale; Istituire organizzare e/o gestire corsi di studio e formazione (Scuola di Formazione) e aggiornamento professionale a tutti i livelli; promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione, l’edizione e la pubblicazione di libri e testi d’ogni genere (anche in formato, digitale, elettronico e via web) nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare, inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografie, riviste, redazionali, newsletter, nonché promuovere in ogni forma e con ogni mezzo le proprie attività istituzionali e sociali; promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione di siti web, blog, social network e/o altra presenza su web che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l’Associazione; svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.” nell’ambito della propria funzione di utilità sociale, l’associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati per concorrere, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale.
Art.5– Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.
Art.6– La tessera sociale è unica, personale e non cedibile. In caso di smarrimento o danneggiamento, si dovrà versare il solo importo corrispondente al costo del duplicatodella tessera.
Art.7– Gli organi dell’associazione sono:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
TITOLO 2: I Soci
Art.8– Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche cheper la loro attività di lavoro, di studio o per interesse vogliano partecipare all’attivitàdell’associazione stessa.
Art. 9 – I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
• Soci fondatori;
• Soci onorari;
• Soci ordinari;
I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Esprimono il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
I soci onorari contribuiscono, sia per qualificazione personale e professionale, sia per l’attività di studio e ricerca, al progresso culturale e sociale dei soci dell’Associazione, nonché alla realizzazione di progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale e non esercitano il diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie. Possono tuttavia essere chiamati a parteciparvi a titolo consultivo;
I soci ordinari sono le persone fisiche o Enti la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo previo versamento, alla data di ammissione, della quota stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari hanno il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie ed hanno diritto di voto. La condizione di socio ordinario viene a cessare, in ogni caso, con il mancato versamento della quota associativa.
Art.10- Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:
1. Indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza, numero di un documento di identità, codice fiscale.
2. Dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
3. Pagare la quota sociale.
Art.11– La presentazione della domanda di ammissione da diritto a ricevere la tessera sociale. E’ compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
Art.12– I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a) Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni, od alle disposizioni prese dagli organi sociali.
b) Qualora, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione,ovvero fastidio agli altri soci con un comportamento maleducato o generalmente poco rispettoso della convivenza sociale.
c) In ogni caso il socio sarà personalmente responsabile, sia penalmente sia civilmente,di ogni danno causato alle attrezzature dell’associazione e ad ogni altro socio.
d) Le espulsioni e radiazioni saranno decise dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art.13– I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell’associazione nei limiti della disponibilità degli spazi disponibili. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali annuali, hanno il diritto di partecipare alle assemblee condiritto di voto. Il valore della quota sociale annuale verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente; in caso di mancato rinnovo di tale versamento entro i termini stabiliti dal consiglio, il socio decadrà automaticamente.
Art. 14- L’appartenenza all’associazione cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo;
b) per decesso, qualora l’associato sia persona fisica;
c) per scioglimento, qualora l’associato sia persona giuridica o associazione di fatto;
d) per esclusione, come riportato nell’art. 12. L’associato la cui esclusione sia stata deliberata dal consiglio direttivo può opporsi a tale delibera ricorrendo entro trenta giorni dalla data di notificazione di detta deliberazione all’assemblea. Tale ricorso dovrà essere posto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria più prossima;
e) per morosità, qualora l’associato non abbia versato i propri contributi anche per un solo anno;
Il socio che per qualunque motivo cessa di appartenere all’Associazione non ha diritto al rimborso dei contributi versati.
Il socio che recede, a qualsiasi categoria appartenga, resta tuttavia responsabile per le obbligazioni da lui assunte nei confronti dell’Associazione fino alla data del recesso.
TITOLO 3: L’assemblea dei soci
Art.15– L’assemblea ordinaria dei soci convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in un’altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nei primi quattro mesi di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale, e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno due terzi dei soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicate ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale, o con posta elettronica, o con fax, o con posta ordinaria o con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni in ogni caso in forma non verbale.
Art.16 – Hanno diritto di intervenire tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione ed i soci fondatori. Ciascun socio potrà rappresentare non più di due soci purché munito di regolari deleghe scritte.
Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non meno di trenta minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art.17– L’assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da un altro socio purché non sia un consigliere o un revisore.
Art.18– L’assemblea all’inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del Consiglio Direttivo presenti un presidente e un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.
Art.19– Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno due terzi dei soci.
Art. 20– I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma è necessaria la presenza sia di prima che di seconda convocazione con il consenso di due terzi dei voti presenti orappresentati.
TITOLO 4: Il Consiglio Direttivo
Art.21– Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di tre soci come verrà determinato dall’assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art.22– Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.In particolare il consiglio:
a) Fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) Stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
c) Delibera sull’ammissione dei soci;
d) Decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
e) Propone il progetto di bilancio preventivo, il rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci ;
f) Stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relativenorme e modalità.
Art.23– Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente, che dura in carica per l’intera durata del Consiglio, uno o più vice presidenti, i quali in assenza del Presidente ne svolgono compiti e funzioni, e un Consigliere.
Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.
Art.24– Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri.
Art.25– La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente.
TITOLO 5: Il patrimonio
Art.26– Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) Quota annuale di iscrizione all’associazione;
b) Proventi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;
c) Contributi volontari, lasciti, donazioni.
Art.27– Prima del 20 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo approva i progetti dibilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.
Art.28 – In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà devoluto ad enti cheperseguono finalità sociali o culturali secondo quanto previsto dalle leggi.
Art.29 – Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.
Art. 30 -Le sovvenzioni e i contributi delle Regioni e degli Enti locali saranno destinati esclusivamente a fini ed iniziative da realizzarsi nell’ambito dell’Ente sovventore. I proventi derivanti dal patrimonio sono destinati ai fini dell’associazione; insieme ad ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio, essi verranno utilizzati per sopperire alle spese di organizzazione e di gestione della associazione. Pertanto, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazioneo la distribuzione non siano imposte per legge
TITOLO 6 – Funzionamento dell’Associazione
Art. 31 – L’esercizio contabile chiude il 31/12 di ogni anno. Entro il quarto mese dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione. Il rendiconto economico e finanziario dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione venti giorni prima della data di convocazione dell’assemblea, affinché tutti i soci possano prenderne visione.
Art. 32 – All’Associazione è fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 33 – Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’Associazione può essere disciplinato da un regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
TITOLO 7 – Scioglimento
Art. 34 – L’assemblea in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell’art. 21 c.c. comma 3, deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO 8 – Clausola arbitrale
Art. 35 – Tutte le controversie inerenti il presente statuto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un arbitro unico, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di FIRENZE, Istituzione Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Firenze, dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato.
Sede dell’arbitrato sarà Firenze.
L’arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.
L’arbitro unico deciderà in via irrituale secondo equità nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, che le parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile.
TITOLO 9 – Richiamo normativo
Art. 36 – Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.